Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 10/12/2020 Cc. (dep. 03/02/2021) Rv. 280753 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Applicabilità - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)