diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 37060 del 11/01/2019 Cc. (dep. 04/09/2019) Rv. 277038 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un procedimento penale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277038-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione nei confronti di due giudici già componenti del collegio del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare personale applicata al proposto con riferimento ai reati di usura ed estorsione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 25/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)