Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998 (Rv. 519485 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali - Disciplina ex art. 6 legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori delle soppresse Unità sanitarie locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Soggetto legittimato ad impugnare - Regione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle U.S.L., direttamente o indirettamente i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali (dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio con contestuale individuazione dell'ufficio responsabile), prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle USL, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo il principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non anche alla U.S.L. subentrata alla soppressa Unità Sanitaria Locale (la S.C. nel caso di specie ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposto dalla A.S.L. quale successore delle Unità sanitaria locale).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)