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Sez. L, Sentenza n. 3564 del 15/04/1994 (Rv. 486214 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione ex art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 - Decreto ministeriale relativo a retribuzione base rapportato ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato per consuetudine - Disapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486214-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere

Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia, e non già su base nazionale; conseguentemente, il giudice ordinario ben può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia (nella specie, sei ore e quaranta minuti invece delle cinque ore effettivamente osservate nella Provincia di Lecce), finisca col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alla retribuzione in concreto stabilita dalla consuetudine, sempreché l'importo di quest'ultima risulti sufficiente a garantire ai lavoratori le essenziali esigenze di vita e le prestazioni previdenziali previste dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)