Sez. L, Sentenza n. 9406 del 07/09/1993 (Rv. 483697 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere | Giornalieri di campagna - Ammontare dei contributi ex art. 28, primo comma, d.P.R. n. 488 del 1968 - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia - Decreto ministeriale adottante come parametro per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto a quelle in concreto stabilito dalla consuetudine - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere
Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (la cui questione di legittimità, in rapporto agli artt. 3, 24 e 39 Cost., è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia, e non già su base nazionale; conseguentemente, il giudice ordinario ben può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia (nella specie, sei ore e quaranta minuti invece delle cinque ore effettivamente osservate nella Provincia di Lecce), finisca col prendere a parametro per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alla retribuzione in concreto stabilita dalla consuetudine, sempreché l'importo di quest'ultima risulti sufficiente a garantire ai lavoratori le essenziali esigenze di vita e le prestazioni previdenziali previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)