Sez. 4, Sentenza n. 3237 del 31/05/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 216843 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Decisione adottata "de plano" - Ammissibilità - Esclusione - Fissazione udienza preliminare - Necessità - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di rinvio a giudizio deve in ogni caso fissare l'udienza preliminare, anche quando sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)