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Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 05/08/1977 (Rv. 387158 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - IMPEGNO DEL PROMITTENTE DI CONSEGNA IMMEDIATA DELLA COSA - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL FUTURO CONTRATTO DEFINITIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - DISPOSIZIONI SUI TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AZIONE DI GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387158-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - IMPEGNO DEL PROMITTENTE DI CONSEGNA IMMEDIATA DELLA COSA - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL FUTURO CONTRATTO DEFINITIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - DISCIPLINA APPLICABILE - DISPOSIZIONI SUI TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AZIONE DI GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITA.*

L'Obbligo della consegna immediata della cosa, che il promittente assuma nel contratto preliminare di vendita (nella specie, di appartamento ad uso abitazione), non configura una esecuzione anticipata del futuro contratto definitivo, e, pertanto, ove totalmente o parzialmente inosservato (nella specie, per inidoneita di uno dei locali conseguenti all'uso previsto), e regolato dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, non dalle specifiche Disposizioni della compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'Azione di garanzia per vizi (art 1495 cod civ). (V 4478/76, mass n 383199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)