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Sez. L, Sentenza n. 2750 del 27/04/1985 (Rv. 440527 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICHE DIRETTIVE DI PARTE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - MERA INDICAZIONE DEL TIPO DI LAVORAZIONE AFFIDATA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440527-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICHE DIRETTIVE DI PARTE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - MERA INDICAZIONE DEL TIPO DI LAVORAZIONE AFFIDATA - INSUFFICIENZA.*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro a domicilio, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, mentre la natura accessoria dell'aiuto dei familiari del lavoratore non implica necessariamente la saltuarietà delle prestazioni di tali soggetti, la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato non comporta predisposizione di direttive da parte dell'imprenditore e quindi la subordinazione (cosiddetta tecnica) del lavoratore, questa presupponendo la preventiva prescrizione (da parte dell'imprenditore) di specifiche direttive circa l'esecuzione del lavoro, le sue caratteristiche o i suoi requisiti ed il successivo controllo del prodotto finito, allo scopo di stabilire se tali direttive, vincolanti per il lavoratore a domicilio, siano state da questo osservate. (V 6712/81, mass n 417592).*

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)