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Sez. L, Sentenza n. 3279 del 30/05/1985 (Rv. 440939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ALLE RELATIVE CONSEGUENZE RETRIBUTIVE - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL PRIMO DIRITTO - PRESUPPOSTO DEL SECONDO - CONSEGUENTE ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ALLE RELATIVE CONSEGUENZE RETRIBUTIVE - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL PRIMO DIRITTO - PRESUPPOSTO DEL SECONDO - CONSEGUENTE ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMO - FATTISPECIE.*

Poiché alla qualità di lavoratore subordinato non può riconoscersi la natura di "status" in senso tecnico, che, consistendo in una qualità inerente strettamente alla persona, è imprescrittibile, né potendo intendersi l'anzianità di servizio come un puro e semplice fatto giuridico per il quale non si pone alcun problema di prescrittibilità, il diritto del lavoratore all'accertamento della sua anzianità di servizio da una data antecedente rispetto a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, nonché alla ricostruzione della carriera e alle conseguenti differenze retributive, è soggetto alla prescrizione (rispettivamente decennale e quinquennale), con la conseguenza che ove il diritto all'accertamento della natura subordinata del periodo di lavoro rivendicato sia irrimediabilmente prescritto non sono azionabili neppure diritti conseguenziali che tale accertamento presuppongono. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, avendo retrodatato l'inizio del rapporto di lavoro riconoscendo la natura subordinata di un iniziale e remoto periodo di addestramento svolto oltre il decennio della domanda, aveva dichiarato il diritto del lavoratore alla ricostruzione della carriera ed il conseguente diritto alle differenze retributive limitandoli, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro, rispettivamente ad un decennio e ad un quinquennio dalla domanda). (V 6494/84, mass n 438078; (V 706/84, mass n 432961; (Conf 5124/84, mass n 436908; (Conf 4329/84, mass n 436236; (Conf 7385/83, mass n 431977; (Conf 6389/81, mass n 417187; (contra 1654/85, mass n 439622; (contra 6379/84, mass n 437962; (contra 2960/84, mass n 435005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)