Sez. 5, Sentenza n. 11804 del 19/05/2006 (Rv. 590293 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata per pene e soprattasse per infrazioni formali alle disposizioni sull'IVA ex art. 47 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Pendenza dell'impugnazione contro l'accertamento - Requisiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la pendenza della controversia, posta dall'art. 47 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come condizione per l'accesso alla definizione agevolata in materia di pene pecuniarie e soprattasse per infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di IVA, è costituita dalla mancanza di un accertamento definitivo alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire dalla mancanza di un titolo che abbia irretrattabilmente fissato l'"an" e il "quantum" della sanzione, o perché l'accertamento non è stato impugnato o perché l'impugnazione si sia conclusa con pronuncia passata in giudicato, che abbia riconosciuto l'accertamento conforme a legge. La pendenza dell'impugnazione è segnata dalla presentazione di atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento impositivo, e pertanto prescinde dall'eventualità che tale atto sia affetto da vizi comportanti invalidità o inammissibilità ostativi all'esame nel merito.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)