Sez. 5, Sentenza n. 40290 del 14/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 268205 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | "Abolitio criminis" - Inammissibilità del ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia - Rilevabilità della intervenuta depenalizzazione - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
L'inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia, escludendo in radice la possibilità per il giudice di prendere cognizione del ricorso presentato, preclude la dichiarazione di intervenuta abrogazione del reato, salva restando, per il giudice dell'esecuzione, l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito del procedimento incidentale promosso da uno dei soggetti legittimati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)