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Sez. 5, Sentenza n. 1787 del 22/09/2016 Ud. (dep. 16/01/2017) Rv. 268753 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione - Conseguenze - Rilevabilità della intervenuta depenalizzazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268753-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Nella specie, relativamente all'ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Cod. Strada art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)