Sez. 2, Sentenza n. 5595 del 27/10/2011 Cc. (dep. 14/02/2012) Rv. 252696 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 - Rapporti con l'art. 2 ter l. n. 575 del 1965 - Ambito di applicazione - Coincidenza - Esclusione - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
L'ambito di operatività dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 è squisitamente processuale (poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali), mentre quello dell'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 è penale sostanziale (poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali); ne consegue che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto che la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui all'art 2-ter portava ad escludere la concorrente violazione di cui all'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)