Sez. 5, Sentenza n. 40278 del 06/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 268200 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di beni o valori - Art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 - Condotta di attribuzione fittizia del bene - Reato - Apprezzamento della natura fraudolenta del trasferimento - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)