Sez. 6, Sentenza n. 37375 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 261656 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 - Beni intestati ad un familiare - Condotta di una attribuzione fittizia del bene - Reato - Configurabilità - Rapporti con l'art. 2 ter, della L. n. 575 del 1965.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, del d. lgs. n. 159 del 2011 -, laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)