Sez. 2, Sentenza n. 7999 del 01/02/2017 Cc. (dep. 20/02/2017) Rv. 269545 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992 - Beni intestati ad un familiare - Presunzione di fittizietà - Irrilevanza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)