Sez. 6, Sentenza n. 17269 del 22/04/2010 Cc. (dep. 06/05/2010) Rv. 247380 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Principio di specialità - Consenso alla consegna - Acquisizione del verbale di udienza dinanzi all'autorità giudiziaria straniera - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui all'art. 26 della L. n. 69 del 2005 non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all'autorità giudiziaria italiana ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all'autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana e posto in esecuzione da quella spagnola, la cui ordinanza di consegna dava chiaramente atto dell'avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Tratt. Internaz. 03/12/1957 art. 14, Tratt. Internaz. 13/06/2002 art. 13, Tratt. Internaz. 13/06/2002 art. 27 com. 3 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)