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Sez. 5, Sentenza n. 35735 del 31/03/2015 Cc. (dep. 26/08/2015) Rv. 265866 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Persona offesa del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. - Omessa notifica della richiesta di modifica dell'ordinanza cautelare - Inammissibilità della richiesta di revoca - Ricorso per "saltum" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265866-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per "saltum" dalla persona offesa del delitto di atti persecutori (c.d. stalking) - avverso il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di revoca dell'ordinanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei confronti dell'indagato - in quanto avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., mentre il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge nonché, ex art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)