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Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 05/04/2002 Cc. (dep. 22/05/2002) Rv. 221854 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. - Riferibilità ai reati commessi con minaccia - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221854-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ

L'art. 649, comma 3, cod. pen., nella parte in cui esclude l'operatività delle disposizioni di favore contenute nei commi precedenti in materia di reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti quando trattisi di delitti caratterizzati da "violenza alle persone", intende riferirsi, con detta ultima espressione, alla sola violenza fisica e non anche a quella psichica, estrinsecantesi nella minaccia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse da qualificare come "violenza" quella costituita dalla minaccia portata con un coltello dall'autore del fatto, rubricato come tentativo di estorsione, nei confronti della madre, persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)