Sez. 2, Sentenza n. 8470 del 18/05/1995 Cc. (dep. 26/07/1995) Rv. 202336 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità | Eccezioni oggettive dall'operatività dell'art. 649 cod. pen. - Estensibilità al tentativo ed ai reati commessi con minaccia - Esclusione - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità
Non è punibile il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con minaccia in danno del coniuge; nella specie deve trovare applicazione, infatti, la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati - dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate - di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio anche tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)