Sez. 3, Sentenza n. 28761 del 09/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264452 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Comunicazione da parte dell'ente - Libertà di forme - Raccomandata con ricevuta di ritorno - Sufficienza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che costituisce una modalità idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale e del conseguente provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)