Sez. 3, Sentenza n. 45923 del 09/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260990 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Comunicazione da parte dell'ente - Libertà di forme - Contenuto necessario ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Individuazione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale che di ufficiali di polizia giudiziaria, purchè contenga l'indicazione del periodo di omesso versamento, dell'importo, dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e dell'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)