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Sez. 1, Sentenza n. 16726 del 24/08/2004 (Rv. 576195 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dalla polizia stradale - Opposizione in sede giurisdizionale - Soggetto passivamente legittimato - Prefetto - Esclusione - Legittimazione del Ministero dell'interno - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576195-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per violazione del codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto), la legittimazione processuale passiva va riconosciuta unicamente in capo al Ministero dell'interno, organo gerarchicamente sovraordinato agli agenti accertatori, ai sensi dell'art. 11 del codice della strada, dovendo negarsi che la Prefettura (oggi Ufficio territoriale periferico del Governo) possa, per un verso, stare in giudizio, per resistere all'opposizione, in luogo del Ministero dell'interno e, per l'altro verso, promuovere in proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. L'inidoneità della Prefettura a stare in giudizio per il Ministero dell'interno è causa di nullità di tutti gli atti processuali illegittimamente compiuti in sede di merito, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, a meno che non vi sia giudicato sul punto a seguito di eccezione della parte interessata, disattesa dal giudice del merito e non riproposta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)