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Sez. 6, Sentenza n. 21091 del 24/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228811 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Elemento soggettivo - Dolo eventuale o diretto - Sufficienza - Esclusione - Dolo intenzionale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228811-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., non è sufficiente né il dolo eventuale - e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento - né quello diretto - e cioè la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito -, ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Ne consegue che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di alcuni componenti di una giunta municipale che avevano approvato una delibera di sospensione di erogazioni in danaro a una fondazione gestita dal Comune dopo l'intervenuto pignoramento della relativa somma ad istanza dell'unico dipendente di essa per crediti di lavoro, al fine di evitare un appesantimento della posizione debitoria della fondazione e così un danno ulteriore alla posizione del creditore pignorante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)