Sez. 1, Sentenza n. 10797 del 29/09/1999 (Rv. 530355 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Decurtazione del 40 per cento - Offerta commisurata ai nuovi criteri - Congruità rispetto al valore reale del bene - Necessità - MAncanza - Decurtazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'esercizio, da parte dell'espropriato, del diritto di accettare l'indennità di esproprio con esclusione della riduzione del 40 per cento presuppone l'obbligo per l'espropriante di determinare l'indennità, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992, in misura congrua e non tanto distante dal valore reale del bene da elidere sostanzialmente la scelta del privato tra accettazione dell'indennità offerta in misura minore ma esente da decurtazione e rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'integrale applicazione della riduzione; è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l'individuazione del limite, da operarsi caso per caso, al di sotto del quale l'entità dell'offerta non può scendere senza perdere la sua idoneità a realizzare la finalità indennitaria (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva applicato la riduzione del 40 per cento nonostante che l'indennità offerta fosse pari a circa l'8 per cento del valore venale del bene).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)