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Sez. 6, Sentenza n. 567 del 17/11/2015 Cc. (dep. 08/01/2016) Rv. 265766 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sentenza della Corte costituzionale n. 291del 2013 - Applicazione della misura di prevenzione a soggetto detenuto al momento della decisione - Istanza di revoca proposta successivamente alla scarcerazione - Verifica della pericolosità sociale - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265766-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di revoca di misura di prevenzione personale disposta nei confronti di soggetto detenuto, e successivamente rimesso in libertà dopo la esecuzione della pena inflitta a seguito di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, il dovere del giudice di compiere (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013) un nuovo giudizio sulla persistente attualità della pericolosità sociale è soddisfatto con il richiamo al pregresso accertamento della appartenenza alla associazione mafiosa contenuto nella sentenza irrevocabile ed al difetto di elementi dimostrativi dello scioglimento del legame associativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)