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Sez. 5, Sentenza n. 51735 del 12/10/2016 Cc. (dep. 05/12/2016) Rv. 268849 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268849-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, in assenza di condotte dissociative, aveva escluso che lo stato di detenzione per sei anni e il corretto comportamento in carcere fossero idonei a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)