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Sez. 5, Sentenza n. 45715 del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233383 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Benefici previsti dall'ordinamento estero - Operatività nell'ordinamento italiano - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233383-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale la persona trasferita dalla Germania per l'esecuzione della pena dell'ergastolo lamentava l'omesso riconoscimento da parte delle nostre autorità del diritto alla riduzione della pena previsto dall'ordinamento tedesco; dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche era emerso che tale beneficio poteva essere concesso, comunque previa valutazione da parte del tribunale, al condannato all'ergastolo che avesse scontato 15 anni di reclusione - condizione quest'ultima non realizzata al momento del trasferimento in Italia).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/03/1983, Legge 03/07/1989 num. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)