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Sez. 3, Sentenza n. 4851 del 20/11/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254626 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Prescrizione - Termine biennale di previsione speciale - Esclusione - Termini previsti in via ordinaria dal cod. pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254626-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

Il termine di prescrizione dei reati in materia di elezioni comunali è quello ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen., e non quello stabilito dall'art. 100 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che si riferisce al diverso termine, di due anni, entro cui qualunque elettore ha facoltà di promuovere l'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)