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Sez. 1, Sentenza n. 6147 del 22/05/1992 (Rv. 477327 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni | Inserimento nel contratto della clausola di "delega" o "guida" - Conseguenze - Citazione in giudizio del delegato per l'intero indennizzo - Diritto nei confronti degli altri coassicuratori - Prescrizione - Interruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477327-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni

La clausola di "delega" e di "guida" che suole essere inserita nei contratti di coassicurazione ha per oggetto l'incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione e cioè l'assunzione pro quota - e non solidale - dell'obbligazione indennitaria, né conferisce, salvo patto contrario, al delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori. Ne consegue che la citazione in giudizio del delegato per il pagamento dell'intero indennizzo non interrompe la prescrizione del diritto all'indennità nei confronti degli altri coassicuratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)