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Sez. 6, Sentenza n. 28010 del 11/06/2009 Ud. (dep. 08/07/2009) Rv. 244429 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Atti da notificarsi con consegna al difensore - Obbligo di traduzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244429-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)