Sez. 1, Sentenza n. 37955 del 18/07/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 256767 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato - Notificazione presso il difensore - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex art. 161 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)