Sez. 6, Sentenza n. 47550 del 13/11/2007 Ud. (dep. 21/12/2007) Rv. 238224 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto - Notifica presso il difensore - Traduzione degli atti processuali - Necessità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'imputato straniero alloglotta, che si pone in una condizione processuale in cui tutti gli atti processuali gli devono essere notificati mediante consegna al difensore, non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della loro mancata traduzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenute mediante consegna al difensore a causa dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)