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Sez. L, Sentenza n. 2217 del 10/04/1982 (Rv. 420085 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - AGENTE - NOZIONE - ART. 313 DEL R.D. N. 1138 DEL 1936 - CARATTERE GENERALE - C.C.N.L. 21 APRILE 1940 - CARATTERE SPECIFICO - AGENTE IN SENSO STRETTO E RICEVITORE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420085-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - AGENTE - NOZIONE - ART. 313 DEL R.D. N. 1138 DEL 1936 - CARATTERE GENERALE - C.C.N.L. 21 APRILE 1940 - CARATTERE SPECIFICO - AGENTE IN SENSO STRETTO E RICEVITORE - DISTINZIONE.*

Mentre l'art. 313 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138 (regolamento di esecuzione del T.U. Sulla finanza locale) considera agenti i dipendenti addetti ai compiti propri d'istituto (vigilanza, accertamento, liquidazione e riscossione del tributo), fornendo così una nozione generica e non specifica di agente, il C.C.n.L. 21 aprile 1940 per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo non contiene una espressa definizione della figura dell'agente in senso stretto, sicché quest'ultima non può essere ricavata che per distinzione da quelle di dipendenti di categoria diversa. In particolare, ai fini della distinzione della figura dell'agente in senso stretto da quella del ricevitore, addetto, ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo citato, ai servizi amministrativi di cassa e riscossione, occorre considerare che tali servizi implicano una specifica attività di computazione e d'imputazione delle somme riscosse, sicché, per l'attribuzione della qualifica di ricevitore, non è sufficiente la mera riscossione di somme e la loro contabilizzazione intesa come operazione - puramente conseguenziale all'accertamento e alla liquidazione del tributo - di semplice calcolo delle somme riscosse ai fini della consegna all'ufficio. (V 1365/81, mass n 411992; (V 4366/80, mass n 408234; (V 2685/80, mass n 406464; (V 2684/80, mass n 406463; (V 2581/80, mass n 406324; (V 1542/80, mass n 405101; (V 394/80, mass n 403774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6, DPR 26/12/1961 num. 1810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)