Sez. U, Sentenza n. 6062 del 01/06/1993 (Rv. 482587 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere | Stazione di diffusione radiotelevisiva - Privato titolare - Provvedimenti amministrativi di regolamentazione delle frequenze e di divieto di quelle recanti disturbo sulle reti gestite dalla R.A.I. - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Azione di fronte al giudice ordinario per far cessare molestie della R.A.I. ai programmi del privato - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere
In tema di diffusioni radiotelevisive, deve riconoscersi all' Amministrazione il potere di controllare le emittenze private via etere in ambito locale (ancorché siano legittimamente esercitate senza preventiva autorizzazione), a tutela del servizio d'interesse generale svolto dalla R.A.I., in qualità di concessionaria del servizio medesimo, ai sensi dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché secondo la normativa transitoria di cui al D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10. Ne consegue che il privato titolare di una stazione di diffusione non può adire il giudice ordinario per impugnare provvedimenti amministrativi rivolti a regolamentare le frequenze e a vietare quelle che arrechino disturbo sulle reti gestite dalla R.A.I., né per far cessare molestie, asseritamente poste in essere da quest'ultima ai propri programmi, atteso che la posizione dello stesso privato, rispetto a quei provvedimenti e comportamenti, ha natura non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo e tale rimasto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, il cui regime transitorio, pur dettando (art. 32) norme di salvaguardia per gli impianti autorizzati alla prosecuzione del loro esercizio, non fa da ciò discendere una disciplina innovativa della materia, quanto alla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 183 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 45 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1984 num. 807 CORTE COST., Legge 04/02/1985 num. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)