Sez. 6, Sentenza n. 3162 del 05/08/1997 Cc. (dep. 03/10/1997) Rv. 208864 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Riapertura delle indagini - Formale provvedimento da parte del gip - Necessità - Esclusione - Preclusione processuale derivante dalla mancata richiesta di riapertura delle indagini - Esclusione - Utilizzabilità degli elementi di prova raccolti dal Pm nella prosecuzione delle indagini - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI
L'archiviazione degli atti per essere ignoti gli autori del reato non determina alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini quando emergano elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Non è perciò necessario procedere a formale richiesta di riapertura né è configurabile alcun limite all'utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal Pm.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)