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Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 16/12/2004 Ud. (dep. 28/01/2005) Rv. 230782 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti | Riapertura delle indagini - NecessitĂ  - Esclusione - Preclusione processuale derivante dalla mancata riapertura delle indagini - Esclusione - UtilizzabilitĂ  degli elementi di prova raccolti dal P.M. nella prosecuzione delle indagini - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230782-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti

Nei procedimenti a carico di ignoti, l'omessa presentazione nel termine di legge, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. Conseguentemente non possono ritenersi inutilizzabili i risultati degli accertamenti autonomamente compiuti dalla polizia giudiziaria ed impiegati dal P.M. per chiedere al G.i.p. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nei confronti di un soggetto successivamente individuato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)