Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 20/04/2004 Ud. (dep. 25/05/2004) Rv. 229248 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Procedimento contro ignoti - Autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 cod. proc. pen. - volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata - sia perché un'opposta conclusione - concretizzantesi nel diveto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 cod. proc. pen., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)