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Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 15/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213625 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Reato commesso da ignoti - Richiesta di decreto autorizzativo del GIP - Necessità - Esclusione - Potere del PM di riaprire le indagini senza autorizzazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213625-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

L'archiviazione degli atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dalla legge, non determina alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini, quando emergano elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti l'art 414 cod. proc. pen. prevede che il GIP autorizzi la riapertura delle indagini solo per le ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione sia stato emesso a norma degli articoli precedenti (infondatezza della notizia di reato, difetto di procedibilità, estinzione del reato, mancata previsione del fatto come reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)