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Sez. 3, Sentenza n. 632 del 31/01/1986 (Rv. 444202 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - FONDI SEPARATI DA VIA VICINALE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444202-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - FONDI SEPARATI DA VIA VICINALE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*

Sussiste il diritto di prelazione e quello di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, a favore del proprietario coltivatore diretto di un fondo limitrofo a quello offerto in vendita, dal quale sia separato da una strada adibita a pubblico transito (nella specie vicinale), realizzandosi anche in tale situazione la finalità, perseguita dalla legge, dello accorpamento dei terreni per una loro migliore coltivazione in relazione ad un rapporto di adiacenza effettuale anche se non meramente fisica. (Conf 1548/85, mass n 439539; (contra 6644/82, mass n 424275).*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)