Sez. 2, Sentenza n. 7025 del 28/11/1986 (Rv. 449105 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PAROLE USATE DAL TESTATORE - RILEVANZA - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PAROLE USATE DAL TESTATORE - RILEVANZA - LIMITI.*
L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, d'altronde, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo e salvo il divieto di integrazione ab extrinseco di tale volontà, diversa da quella effettiva del de cuius. Pertanto, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in Sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius. (nella specie, alla stregua dei suesposti principi, il S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva qualificato legatari i designati "eredi" di beni determinati, ritenendo la non consapevolezza, da parte del defunto, del valore tecnico-giuridico del termine "erede", senza valutare se la manifesta preferenza del testatore verso quegli stessi soggetti non ne disvelasse l'intenzione di attribuir loro quei beni come quote del suo patrimonio). (V 3972/84, mass n 435948; (Conf 252/85, mass n 438477; (Conf 110/84, mass n 432370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)