Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/1984 (Rv. 432370 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, d'altronde, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo e salvo il divieto di integrazione ab extrinseco di tale volontà, con conseguente creazione, totale o parziale, di una volontà diversa da quella effettiva del de cuius. Pertanto, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in Sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius. (nella specie, alla stregua del suesposto principio, il S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva interpretato una disposizione testamentaria facente riferimento agli immobili del de cuius siti in una determinata località come attributiva di tutta la proprietà immobiliare del de cuius stesso, sulla base del confronto con le altre Disposizioni testamentarie e della pratica costante di quest'ultimo). (V 1494/83, mass n 426318; (V 2279/82, mass n 420152; (V 1717/81, mass n 412402; (V 3872/80, mass n 407737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)