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Sez. 2, Sentenza n. 252 del 22/01/1985 (Rv. 438477 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - VALORE PREMINENTE.*
Stato
decisa il 1985-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438477-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - VALORE PREMINENTE.*

Le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti sono applicabili anche ai negozi mortis causa con la sola esclusione di quelle incompatibili con la natura di questi ultimi (art. 1366, 1368, 1370 cod. civ.). tra tali regole, il cui impiego deve tendere, rispetto all'interpretazione contrattuale, a una più penetrante ricerca della volontà del testatore, valore preminente va attribuito all'interpretazione letterale, cioè alle espressioni adoperate nel testamento alle quali deve riconoscersi un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando risulti evidente, attraverso la valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso da quello apparente. (V 3972/84, mass n 435948; (V 1494/83, mass n 426318; (V 2279/82, mass n 420152; (V 1717/81, mass n 412402; (V 3872/80, mass n 407737; (Conf 110/84, mass n 432370; (Conf 812/83, mass n 425559; (Conf 3522/82, mass n 421500; (Conf 1850/80, mass n 405472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)