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Sez. L, Sentenza n. 3334 del 15/02/2006 (Rv. 588826 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Trasferimento "ex lege" dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica all'INPDAP - Disciplina civilistica ex art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Salvaguardia del diritto al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente alla data del trasferimento - Sussistenza - Componenti del trattamento medesimo connesse con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa - Esclusione - Limiti - Fattispecie concernente il riassorbimento, per effetto di miglioramenti economici futuri, dell'assegno "ad personam"
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588826-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di trasferimento di personale da un'amministrazione pubblica ad un'altra, dopo la privatizzazione (o contrattualizzazione) dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze - quale il trasferimento "ex lege" dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica all'INPDAP - , trova applicazione la disciplina civilistica, ex art. 2112 cod. civ., in difetto di disposizioni speciali. Ne risulta, conseguentemente, la salvaguardia del diritto al trattamento economico - in godimento presso l'amministrazione cedente, alla data del trasferimento - con esclusione delle componenti dello stesso trattamento, che risultino, comunque connessi con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Ciò non comporta, tuttavia, che la prospettata salvaguardia del trattamento economico, in godimento alla data del trasferimento, ne imponga la conservazione nel successivo corso del rapporto alle dipendenze dell'amministrazione cessionaria, ed in particolare ne precluda il riassorbimento, per effetto di miglioramenti economici futuri (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il riassorbimento, per effetto di miglioramenti economici futuri, dell'assegno "ad personam", pari alla differenza tra il più favorevole trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza e il trattamento goduto presso l'amministrazione di destinazione, all'atto del trasferimento)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 46, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 47, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., DPR 20/02/1998 num. 38 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)