Sez. 6, Sentenza n. 17913 del 09/04/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243583 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo del giudice italiano - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte dello Stato richiesto, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica Argentina).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 09/12/1987, Legge 19/02/1992 num. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)