Sez. L, Sentenza n. 13299 del 27/11/1999 (Rv. 531605 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente - Recesso del datore di lavoro per giusta causa - Proporzionalità rispetto al fatto addebitato - Valutazione - Criteri - Idoneità del comportamento a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento - Decisività - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel caso di licenziamento per giusta causa, in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione in modo decisivo la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento da parte del lavoratore, secondo una valutazione che è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di una dipendente di un bar-ristorante, sorpresa ad occultare nella propria borsa generi alimentari di modestissimo valore, quali due kiwi ed un cestino di fragole, sottratti dal frigorifero aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)