Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 04/02/2000 (Rv. 533431 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Occupazione legittima - Indennità - Titolarità passiva della obbligazione indennitaria - Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Beneficiario della espropriazione e obbligato al pagamento delle relative indennità - Comune - Delegazione degli atti espropriativi, della occupazione di aree ad istituti (nella specie, Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino, già I.A.C.P.) - Legittimazione passiva nei giudizi relativi alla corresponsione di indennità - Sussistenza anche in capo a detto istituto - Valutazione del rapporto tra Comune ed istituto nella fattispecie concreta - Necessità - Assenza di provvedimento espropriativo - Responsabilità risarcitoria da accessione invertita - Irrilevanza con riferimento al pagamento della indennità per il periodo di occupazione legittima.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In caso di occupazione d'urgenza di suoli finalizzata alla espropriazione per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in cui beneficiario sostanziale della espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo deve essere pronunciato, e che acquista la proprietà del bene - restando, pertanto, obbligato a corrispondere l'indennità di occupazione temporanea -, ove, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971, altro ente (nella specie, l'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, già I.A.C.P.) sia delegato a procedere direttamente in nome e per conto del Comune all'acquisizione delle aree necessarie per la costruzione degli alloggi, la determinazione circa la sussistenza, nei giudizi relativi alla corresponsione di dette indennità, della legittimazione passiva in capo all'istituto, accanto a quella del Comune, va effettuata sulla base della valutazione della concreta fattispecie, allo scopo di stabilire - indipendentemente dalle espressioni adottate nell'atto autorizzativo della occupazione - se la sua caratterizzazione specifica consenta o no di escludere che gli atti dell'ente risultino pur sempre compiuti in nome e per conto del Comune. Resta ininfluente rispetto a tale indagine la circostanza che tale occupazione, legittimamente disposta ed attuata in funzione prodromica della futura espropriazione, abbia esaurito il suo vigore senza che sia stato emanato il provvedimento espropriativo, sicché l'ablazione della proprietà abbia trovato titolo giuridico nella cosiddetta accessione invertita, produttiva di responsabilità per risarcimento del danno. Anche in tale ipotesi, infatti, la pregressa occupazione temporanea conserva la propria connotazione di originaria istituzionale legittimità, con la conseguenza che, con riferimento alla connessa obbligazione indennitaria, non può spiegare alcuna incidenza, ai fini della affermazione della sussistenza della legittimazione passiva in capo all'istituto, delegato anche al compimento della procedura espropriativa, la condotta commissiva ed omissiva dello stesso che abbia impedito la tempestiva emissione del decreto di espropriazione, circostanza idonea, invece, ad acquisire rilevanza in ordine alla responsabilità risarcitoria da accessione invertita.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)