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Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 06/02/1997 (Rv. 502240 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Delegazione, da parte dell' Amministrazione LL.PP., di atti espropriativi allo I.A.C.P. - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione - Spettanza esclusiva all' Amministrazione LL.PP - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502240-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Qualora lo I.A.C.P., cui sia stata affidata la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971, agisca in nome e per conto dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici ed il provvedimento espropriativo sia emesso a favore di quest'ultima, è la stessa Amministrazione che assume la qualità di esclusivo proprietario del bene, nonché di legittimo contraddittore dell'espropriato nel giudizio di opposizione alla stima, anche quando lo I.A.C.P. abbia agito come delegato a rilevanza esterna. L'Istituto non è passivamente legittimato nemmeno nella controversia riguardante l'indennità di occupazione temporanea, indipendentemente dalle espressioni adottate nel relativo atto di autorizzazione, atteso che tale indennità è accessoria a quella di espropriazione e non può, quindi, che gravare su chi è tenuto al pagamento di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)