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Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 04/04/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201370 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per scadenza termini | Pericolo di fuga valutato contestualmente o successivamente alla condanna - Entità della condanna - Rilevanza - Pericolo di fuga - Valutazione - Criterio di probabilità e non di mera possibilità.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201370-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per scadenza termini

In tema di ripristino della custodia cautelare ex art. 307, secondo comma, lett. b) cod. proc. pen., poiché la norma introduce una deroga alla normativa sui termini massimi di custodia cautelare, sia pur limitata ai soli termini di fase e non rispetto al tetto massimo previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., la valutazione dell'esigenza cautelare derivante dal pericolo di fuga deve tener conto dell'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna che, se non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressante la tendenza alla fuga. In tale contesto la valutazione del pericolo di fuga, non diversamente da quanto previsto ai fini dell'emissione originaria del provvedimento restrittivo, deve essere desunta da elementi obbiettivi che forniscano la ragionevole probabilità, e quindi non la mera possibilità o l'incertezza, che l'imputato, libero, si dia alla fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)