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Sez. 5, Sentenza n. 17897 del 08/09/2005 (Rv. 585904 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazioni ai fini del decorso del termine breve per ricorrere in cassazione - Giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 2001 (data di inizio dell'operatività delle agenzie fiscali), proseguiti con la partecipazione del solo ufficio periferico del Ministero delle finanze - Art. 21 legge n. 133 del 1999 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585904-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali, l'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha stabilito che l'art. 38, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si interpreta nel senso che le sentenze emesse in grado di appello vanno notificate, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., "all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato competente" ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. A tal riguardo, deve ritenersi che, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, per le cause pendenti alla data dell'1 gennaio 2001 nelle quali il processo è proseguito, in grado di appello, tra le parti originarie, la situazione processuale rimane inalterata, con la conseguenza che la notifica effettuata direttamente all'ufficio periferico, anziché all'amministrazione finanziaria presso la competente avvocatura distrettuale dello Stato, è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)